PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «2. Il requisito di cui alla lettera h) del comma 1 non è richiesto per coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis - (Esercizio delle competenze penali). - 1. Sono abilitati all'esercizio delle competenze penali esclusivamente i giudici di pace iscritti negli elenchi di cui all'articolo 97, comma 2, del codice di procedura penale o che dimostrano di avere esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione.
      2. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto per coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie per almeno un biennio».